Estero
05 gennaio 2026 | di Luciano Campisi
#Venezuela #Trump #Maduro #Machado

È giusto sottolinearlo sin da principio, senza giri di parole e senza inginocchiarci davanti a comodi fraintendimenti. Qui non si invoca la “liberazione” di Nicolás Maduro, né si sta cercando di assolvere un regime che da anni vive di autoritarismo, repressione mirata, miseria economica e istituzioni vuote. Il chavismo non ha garantito ricchezza o egualità, né governato in senso stretto: ha occupato un paese. Esso si regge su apparati coercitivi e su una legalità addomesticata, costruita per durare e non per garantire diritti. Non c’è pluralismo, non c’è responsabilità, non c’è controllo costituzionale. Maduro non è un equivoco della democrazia latinoamericana: è un dittatore, nient’altro.

Proprio per questo l’attacco statunitense contro il Venezuela pone un problema che riguarda noi, non Caracas, né i venezuelani che ieri, nelle nostre piazze, hanno giustamente festeggiato la caduta di una dittatura sanguinaria. Riguarda l’Occidente, il suo lessico, i suoi automatismi e, soprattutto, la sua pretesa di incarnare un ordine giuridico e politico fondato su regole condivise. Il punto non è chi governa il Venezuela. Il punto è cosa è stato fatto e sulla base di quale diritto. Ed è una distinzione che, in un contesto di crescente disinvoltura nell’uso della forza, tende a perdersi con inquietante facilità.

Il primo nodo è elementare, scolastico, ma proprio per questo ineludibile: il divieto dell’uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, dello Statuto delle Nazioni Unite. È la clausola di chiusura dell’ordine internazionale post-1945, il perno normativo su cui si regge l’intero edificio giuridico costruito sulle macerie della Seconda guerra mondiale. L’articolo 2(4) vieta agli Stati “la minaccia o l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato”. Non è una formula ornamentale, è la trasformazione della guerra da strumento ordinario di politica estera a eccezione radicale, tollerata solo in condizioni rigorosamente circoscritte.

Le deroghe sono note e limitate. Da un lato, l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII della Carta; dall’altro, la legittima difesa individuale o collettiva in presenza di un “armed attack”, come previsto dall’articolo 51. Nel caso venezuelano, nessuna delle due condizioni risulta soddisfatta. Non esiste un mandato del Consiglio di Sicurezza. Non esiste una risoluzione che autorizzi l’uso della forza. E, soprattutto, non è stata dimostrata l’esistenza di una minaccia armata imminente tale da giustificare l’attivazione del diritto di autodifesa.

Le formule fumose sul “prevenire futuri rischi”, sul “ristabilire la stabilità regionale” o sulla necessità di neutralizzare un presunto hub criminale transnazionale non hanno alcun valore giuridico autonomo. Né lo ha la cosiddetta dottrina “Don-Roe”, evocata come cornice strategica di un’egemonia emisferica che si pretende naturale. Si tratta di lessico politico, non di diritto internazionale. E la distinzione, per quanto scomoda, resta fondamentale. Il diritto internazionale non funziona per analogie suggestive o per intuizioni strategiche: funziona per norme, consuetudini e precedenti. E qui i precedenti non aiutano chi cerca di legittimare l’uso unilaterale della forza.

Da questo primo snodo discende il secondo problema, più politico ma non meno grave: la violazione del principio di non intervento e della sovranità statale. Il principio di non intervento è parte integrante del diritto internazionale consuetudinario ed è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (CPI), a partire dalla celebre sentenza Nicaragua c. Stati Uniti del 1986. Intervenire direttamente per rovesciare un capo di Stato in carica e “gestire” una transizione giudicata opportuna da una potenza esterna non è una deviazione marginale, ma un affronto diretto al diritto dei popoli all’autodeterminazione, sancito dall’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite.

Va comunque registrato che la legittimità internazionale di Nicolás Maduro alla guida dello Stato venezuelano è stata riconosciuta ufficialmente da un numero relativamente limitato di governi in seguito alle elezioni del 28 luglio 2024. Paesi come Cina, Russia, Siria, Nicaragua e altri alleati hanno espresso congratulazioni formali a Maduro per la sua rielezione, mentre molte democrazie occidentali e latinoamericane hanno messo in dubbio la regolarità del voto o hanno riconosciuto leader dell’opposizione come presidente-eletti. Questo quadro discontinuo di riconoscimenti riflette la profonda divisione internazionale sulla validità del processo elettorale e sulla rappresentatività del mandatario venezuelano. Ad ogni modo e nonostante questo, non esiste, nel diritto internazionale consuetudinario, alcuna dottrina che autorizzi una simile pretesa di tutela unilaterale dell’ordine emisferico. Le genealogie ideologiche che risalgono alla Dottrina Monroe o alle sue rielaborazioni contemporanee non colmano il vuoto normativo, bensì lo rendono più visibile: sono residui storici di un’epoca in cui la sovranità era gerarchica e la forza costituiva una fonte primaria di legittimazione. Riproporli oggi significa ammettere, implicitamente, che l’universalismo giuridico dell’ordine liberale vale solo fino a quando non intralcia interessi strategici ritenuti superiori.

Il terzo punto è tecnicamente delicato e politicamente sensibile, specie per l’eccezionale situazione a cui è sottoposta la legittimità del regime di Maduro: l’immunità dei capi di Stato in carica. La cattura di Nicolás Maduro e di Cilia Flores solleva una questione che il diritto internazionale ha sempre trattato con estrema cautela. L’immunità ratione personae, riconosciuta ai capi di Stato, ai capi di governo e ai ministri degli Esteri in carica, non è un privilegio personale, né una forma di impunità morale. È una garanzia funzionale, volta a preservare l’eguaglianza sovrana degli Stati e a impedire che la giurisdizione penale diventi uno strumento di pressione politica.

La Corte internazionale di giustizia, nel caso Arrest Warrant (Repubblica Democratica del Congo c. Belgio, 2002), è stata esplicita: i titolari di tali cariche godono di immunità dalla giurisdizione penale straniera, anche in presenza di accuse gravi. Le eccezioni esistono, ma sono anche qui circoscritte: cessazione della carica, giudizio davanti a tribunali internazionali competenti, rinuncia espressa dello Stato di appartenenza. Nessuna di queste condizioni risulta soddisfatta nel caso in esame. Le accuse di narcotraffico, per quanto rilevanti sul piano politico e morale, non cancellano automaticamente l’immunità davanti ai tribunali nazionali di un altro Stato.

La scorciatoia giustizialista (trasformare un’operazione militare in una sorta di maxi-arresto internazionale) non è una soluzione creativa, ma non per questo legale: è una rottura delle regole. E, come tutte le rotture selettive delle regole, crea precedenti che difficilmente restano confinati al caso che li ha generati.

Una foto diffusa dalla DEA mostra il leader venezuelano Nicolás Maduro dopo il suo arrivo a New York sotto custodia degli Stati Uniti, Wikimedia Commons

C’è poi il piano del diritto internazionale umanitario, che non riguarda la legittimità dell’intervento in sé, ma le sue modalità. Anche ammesso, e non concesso, che l’uso della forza fosse giustificabile, resterebbe il problema del rispetto dei principi fondamentali del diritto dei conflitti armati, codificati nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei Protocolli aggiuntivi del 1977. I principi di distinzione, proporzionalità e necessità militare sono obblighi giuridici.

Le segnalazioni di vittime civili e l’uso di attacchi aerei in contesti urbani impongono una verifica stringente. Colpire infrastrutture critiche, come la rete elettrica di una capitale, non è automaticamente illegale. Può diventarlo, però, se il danno collaterale ai civili risulta eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e immediato, come stabilito dall’articolo 51 del Protocollo aggiuntivo I. Siamo nel campo delle soglie giuridiche, e sono soglie deliberatamente elevate, perché il diritto umanitario nasce per limitare l’uso della forza anche quando la forza è, in astratto, considerata lecita.

Infine, il tema più scivoloso: l’uso della forza letale al di fuori di un conflitto armato riconosciuto. Negli ultimi anni, diversi relatori speciali delle Nazioni Unite hanno messo in guardia contro una prassi sempre più disinvolta di eliminazioni mirate giustificate come operazioni antidroga o antiterrorismo (come spesso accade in Cisgiordania, là dove non esiste un conflitto armato aperto). Il problema è giuridico: in assenza di una minaccia imminente e di un quadro di conflitto armato, l’uso letale della forza non ricade nel diritto dei conflitti armati, ma nel diritto internazionale dei diritti umani, dove il ricorso alla forza è ammesso solo come extrema ratio.

In questo contesto, il rischio di configurare vere e proprie esecuzioni extragiudiziali non è teorico, ma è anzi una linea rossa che l’Occidente afferma di riconoscere quando denuncia abusi altrui, ma che diventa improvvisamente sfumata quando è lui a premere il grilletto. Ed è proprio questa asimmetria a minare la credibilità del discorso normativo occidentale, oltre ad offrire facili alibi a potenze che, dal canto loro, potrebbero appellarsi a questo caso per giustificare ambizioni internazionali (come la Russia in Ucraina).

Tutto questo non assolve Maduro né il suo regime. Al contrario: proprio perché Maduro è un autocrate, il rispetto delle regole diventa ancora più essenziale. Se il diritto internazionale vale solo contro i nostri nemici più forti e viene sospeso contro gli autocrati, allora non è più diritto, ma diventa una retorica di potenza travestita da legalità. E a quel punto il danno supera la dimensione venezuelana, abbracciando un orizzonte sistemico. È l’erosione lenta e cumulativa della credibilità dell’ordine liberale, un’operazione militare alla volta, mentre continuiamo a ripeterci che lo stiamo difendendo.

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