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Scienza
23 luglio 2026 | di Francesco Lucà

 

Per quasi sette anni il miglioramento genetico vegetale europeo ha vissuto prigioniero di una lettura giuridica che aveva assimilato agli organismi geneticamente modificati anche le piante ottenute con le nuove tecniche genetiche. Quella lettura, consacrata da una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, aveva di fatto congelato in Europa una intera generazione di risultati scientifici, costringendo i laboratori a tenere nei cassetti varietà migliorate che altrove nel mondo entravano già in campo. L'approvazione, il 17 giugno 2026, del Regolamento europeo sulle nuove tecniche genomiche, il Reg. 2026/1388, pubblicato pochi giorni dopo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione in tutte le lingue comunitarie, segna il punto di svolta di questa vicenda. Almeno per le piante equiparabili a quelle ottenute con la selezione convenzionale, le cosiddette NGT di categoria 1, si apre finalmente alla possibilità di sperimentare in campo senza vincoli sproporzionati, di registrare le varietà e di pensare, nel medio termine, alla loro coltivazione ordinaria. Attorno a questo passaggio si intrecciano tre ordini di questioni: scientifico-agronomiche, comunicative e giuridiche, che conviene affrontare congiuntamente, perché è proprio dalla loro interazione che dipende la reale capacità dell'innovazione di arrivare dal laboratorio ai campi.

Le tecnologie di evoluzione assistita e il problema della resistenza alle malattie

Le tecnologie di evoluzione assistita, note anche con l'acronimo TEA o con la sigla inglese NGT, comprendono un insieme di tecniche di modificazione genetica precisa, in primo luogo la mutagenesi mirata e la cisgenesi, che consentono di intervenire sul genoma di una pianta in modo puntuale, riproducendo mutazioni del tutto analoghe a quelle che possono insorgere spontaneamente o essere ottenute per incrocio e selezione, ma con una rapidità e una precisione incomparabilmente superiori. La performance di una coltura dipende dall'intreccio di più fattori, la genetica, la plasticità della pianta, gli stress ambientali, le malattie, e il miglioramento genetico rappresenta lo strumento più potente per innalzarla in modo strutturale, agendo sulla dotazione ereditaria dell'organismo anziché sui soli input agronomici.

Fra i molti obiettivi possibili, la resistenza alle malattie occupa una posizione privilegiata, perché in molti casi è relativamente agevole rendere una pianta geneticamente più resistente, dotandola di una protezione naturale e durevole. Il problema è particolarmente sentito negli ecosistemi agrari, dove la coltivazione di popolazioni geneticamente uniformi, spesso in regime di monocoltura e sotto la pressione selettiva degli agrofarmaci, favorisce l'insorgenza e la diffusione dei patogeni e la comparsa di resistenze. Trovare continuamente nuove fonti di resistenza genetica diventa perciò una necessità permanente.

Il quadro concettuale entro cui collocare questo obiettivo è il classico triangolo della malattia delle piante: perché una patologia si manifesti devono coesistere tre condizioni, ossia un ospite suscettibile, un patogeno virulento e condizioni ambientali favorevoli. Solo la compresenza dei tre fattori genera la malattia; il miglioramento genetico interviene sul primo vertice, quello dell'ospite, rendendolo naturalmente refrattario all'infezione.

Il riso offre un banco di prova esemplare. La sua malattia più temibile è il brusone, causato dal fungo Magnaporthe oryzae, un patogeno dal ciclo vitale complesso capace di colpire non solo il riso ma anche altre graminacee, con casi accertati di infezione sul frumento. I danni variano a seconda dell'organo colpito: quando l'attacco interessa la foglia, la conseguenza è un abbassamento dell'efficienza fotosintetica; quando invece raggiunge il collo, ossia la base della pannocchia, la distruzione del raccolto è pressoché totale. Una strategia efficace per contrastarlo consiste nell'eliminare i geni di suscettibilità, ossia quei geni che, se attivi, rendono la pianta vulnerabile al patogeno. Il caso più studiato riguarda il gene Pi21, noto per conferire una resistenza durevole e ad ampio spettro contro diversi ceppi del fungo: la sua inattivazione, insieme a quella di altri due geni analoghi, rende la pianta significativamente più resistente rispetto al controllo. Su una varietà di tipo Arborio ad alta produttività questa strategia è stata applicata proprio con le TEA, ottenendo linee che portano contemporaneamente le tre mutazioni volute.

Dal laboratorio al campo: una sperimentazione sotto assedio

La distanza fra il laboratorio e il campo non è mai puramente logistica. In laboratorio l'infezione viene indotta artificialmente inoculando il fungo su una foglia con l'ausilio di surfattanti e in condizioni controllate; in campo l'infezione è naturale, la popolazione del patogeno è più eterogenea e le variabili ambientali entrano prepotentemente in gioco. È per questo che la verifica in pieno campo è irrinunciabile: la resistenza confermata in vitro non garantisce automaticamente la resistenza in condizioni reali, e solo la prova all'aperto può fornire risposte definitive sul comportamento agronomico di una varietà.

Le prime linee di riso migliorate con TEA erano state ottenute prima del 2018, in un momento in cui lo statuto giuridico di queste tecnologie era ancora indefinito. La pronuncia della Corte di Giustizia le aveva classificate di fatto come organismi geneticamente modificati, precludendone la coltivazione. È stato solo un intervento normativo nazionale del 2023 a sbloccare la sperimentazione in campo, rimuovendo l'obbligo di uno specifico protocollo per la verifica dell'agrobiodiversità che, di fatto, aveva reso impraticabile ogni prova all'aperto per gli organismi soggetti alla disciplina OGM.

La prima semina, avvenuta nel 2024, ha inaugurato un percorso tanto pionieristico quanto accidentato, poiché mancava una procedura consolidata e occorreva costruirla adattando le indicazioni previste per i campi OGM. La notifica trasmessa al Ministero dell'Ambiente ha richiesto una descrizione accurata del sito e della zona circostante, con l'individuazione delle aree protette limitrofe e la caratterizzazione della flora e della fauna selvatica. Sono state predisposte severe misure di contenimento: gabbie e camere separate perché l'acqua non transitasse fra la risaia sperimentale e quelle adiacenti, ampie zone tampone contro la contaminazione da polline, trappole per i roditori, reti di protezione e piani di emergenza per far fronte a eventi atmosferici o atti vandalici. È stato poi necessario indicare il personale autorizzato ad accedere alle gabbie e definire la gestione dei semi e dei residui, che non potevano essere stoccati presso l'azienda agricola ma dovevano essere trasferiti in camere speciali con apposita cartellonistica. La coltivazione non è potuta avvenire per semina diretta ma per trapianto, così da controllare esattamente il numero di piante immesse ed evitare ogni dispersione di materiale biologico. Nonostante ogni cautela, quella prima parcella è stata compromessa da un atto vandalico.

L'anno successivo la sperimentazione è stata riorganizzata su tre campi, protetti da videosorveglianza continua, anche a infrarossi, e da un dispositivo di vigilanza privata coordinato con le forze dell'ordine. I tre campi sono stati raccolti regolarmente; tuttavia la pressione della malattia è risultata quasi nulla, con la conseguenza che, pur disponendo dell'ospite suscettibile come controllo e dell'ospite resistente rappresentato dalle piante modificate, è mancato il fattore patogeno-ambientale necessario a chiudere il triangolo della malattia, e non è stato possibile trarre conclusioni sulla resistenza in campo. Nel 2026 l'impianto sperimentale viene ripensato con campi più ampi e parcelle multiple, con l'introduzione di file di una varietà molto suscettibile con funzione di inoculo, destinata a favorire la propagazione delle spore, e adottando zone tampone realizzate con varietà alte. L'obiettivo è ottenere finalmente numeri statisticamente robusti che consentano di portare a casa risultati conclusivi.

Su ciascuna pianta, nel corso degli anni, è stata verificata l'assenza di DNA estraneo e di effetti fuori bersaglio, così da accertare che le mutazioni ricadessero esattamente nei geni voluti e che le linee corrispondessero pienamente alla definizione di NGT1. La gestione dei residui segue un rigido protocollo: i semi vengono raccolti manualmente, insacchettati e conservati in camere fredde sotto controllo ispettivo, mentre le paglie e i residui vegetali vengono bruciati direttamente in loco, poiché è precisamente ciò che può essere rimasto nel terreno a dover essere eliminato, seguito da un diserbo di sicurezza. La prospettiva è che, con la piena operatività del nuovo regolamento, questo apparato di contenimento straordinario possa progressivamente venir meno, consentendo di trattare le piante NGT1 come piante ordinarie anziché come organismi da tenere rigorosamente separati.

L'ampiezza degli obiettivi raggiungibili

La resistenza alle malattie, per quanto rilevante e per quanto vicina alla soluzione in alcuni casi specifici, non esaurisce il potenziale delle TEA. L'efficacia della tecnologia dipende dal grado di conoscenza del funzionamento del gene, della proteina e del percorso metabolico su cui si intende agire: laddove un carattere è fortemente influenzato dall'azione di un singolo gene, l'applicazione è oggi matura; laddove invece il carattere dipende da molti geni, come accade per definizione per numerosissimi tratti, l'intervento richiede più studio, più tempo e situazioni particolari. È per questo che la risposta alla domanda su quali obiettivi siano immediatamente raggiungibili va data caso per caso.

Il miglioramento a spettro ampio comprende, oltre alla resistenza alle malattie, l'adattamento agli stress abiotici (e dunque la tolleranza al cambiamento climatico), il miglioramento delle componenti della produzione e, soprattutto, l'incremento dell'efficienza d'uso degli input agronomici, che consente non necessariamente di produrre di più, ma di produrre in modo economicamente e ambientalmente sostenibile impiegando minori risorse energetiche e chimiche. A un livello più fondamentale si colloca il miglioramento dei processi fisiologici che stanno alla base del funzionamento della pianta, ossia il modo in cui essa cattura anidride carbonica ed energia e le trasforma in prodotto utile.

Accanto agli aspetti produttivi vi è poi la dimensione qualitativa, particolarmente cruciale per un Paese come l'Italia, la cui agricoltura è fortemente orientata alla qualità e alla tipicità dei prodotti. In questo ambito si collocano le applicazioni delle TEA al frumento duro, con l'obiettivo di sviluppare varietà tollerabili anche da persone celiache mantenendo al contempo le caratteristiche di buona farina, di buon glutine e dunque di buona pasta. Ciò che per decenni è rimasto un obiettivo irraggiungibile con le tecnologie disponibili si sta oggi trasformando, per la prima volta, in un traguardo concretamente perseguibile.

L'urgenza di questi obiettivi emerge con chiarezza dai dati sulla produzione. Il caso più eloquente è quello della pera: il trend produttivo nazionale, sovrapponibile a quello dell'Emilia-Romagna, che concentra circa l'ottanta per cento della produzione italiana, mostra un declino drammatico che non necessita di analisi statistiche sofisticate per essere apprezzato. Le cause immediate sono molteplici e puntuali. La maculatura bruna causata da Stemphilium, la comparsa di nuovi insetti come la cimice marmorata, il ritiro di principi attivi non più utilizzabili, ma esse si riassumono in un fattore più generale e strutturale: la mancata innovazione varietale. Si continuano a coltivare cultivar sostanzialmente riconducibili al Sette-Ottocento, una condizione che equivarrebbe a circolare con un'automobile di un secolo fa. Un grafico del tutto analogo descriverebbe la produzione di mais, dimezzatasi nell'arco degli ultimi quindici o venti anni.

Di fronte a questo scenario, gli operatori del settore manifestano in genere una fiducia diffusa nell'adozione delle nuove varietà, dichiarandosi pronti a coltivarle. Questa disponibilità è però subordinata a una condizione dirimente: la chiarezza normativa. Senza un quadro giuridico certo, capace di garantire il ritorno economico degli investimenti attraverso strumenti di proprietà intellettuale solidi, difficilmente qualcuno sarà disposto a investire, e la fiducia teorica rischia di non tradursi mai in adozione pratica.

La questione strategica dei limiti e delle colture arboree

Il miglioramento genetico assume caratteristiche diverse a seconda della coltura. Nelle colture erbacee i cicli sono relativamente rapidi; nelle colture arboree, come la vite, i tempi si dilatano enormemente. La biodiversità viticola italiana è straordinaria e rappresenta una specificità del comparto nazionale, con oltre millecinquecento cloni iscritti al registro nazionale, seicentoquaranta varietà di uva da vino e un centinaio di varietà di uva da tavola, oltre a un'anagrafe del germoplasma che raccoglie centinaia di vitigni autoctoni. Eppure questa ricchezza è largamente inutilizzata: appena quarantaquattro vitigni coprono i tre quarti della produzione nazionale, con una concentrazione crescente su poche varietà consolidate.

Le vie del miglioramento genetico della vite sono molteplici - la selezione clonale, l'incrocio intraspecifico, l'incrocio interspecifico per l'ottenimento di vitigni resistenti alle malattie fungine, e ora le tecnologie di evoluzione assistita - ma tutte scontano i tempi lunghi propri delle piante arboree. Dall'incrocio alla disponibilità di una nuova varietà resistente possono trascorrere, nell'ipotesi migliore, nove anni, ai quali se ne aggiungono almeno quattro o cinque per la registrazione, in un sistema legislativo particolarmente rigido che prevede l'iscrizione in un registro e una successiva autorizzazione a livello regionale, per un totale che può raggiungere i quattordici o quindici anni. Nell'applicazione delle TEA alla vite emergono inoltre difficoltà tecniche specifiche: la rigenerazione di genotipi recalcitranti, particolarmente ardua su alcune varietà da vino, e la conoscenza ancora limitata di sequenze a funzione certa. Un vincolo di natura non scientifica limita infine la diffusione delle varietà resistenti, ammesse in coltivazione soltanto per vini da tavola o a indicazione geografica e non per le denominazioni di origine, in forza di un vecchio regolamento privo di reale fondamento e già superato in altri Paesi.

La comunicazione dell'innovazione come nodo decisivo

L'adozione su larga scala delle nuove tecnologie non dipende soltanto dalla capacità scientifica e tecnica di tradurre i risultati di laboratorio in innovazione di campo, capacità che nel contesto italiano non desta particolari preoccupazioni. Dipende anche, e forse soprattutto, dalla capacità di promuoverne l'accettazione da parte del pubblico, ed è su questo versante che si annidano le difficoltà maggiori. La storia recente offre esempi istruttivi in entrambe le direzioni: da un lato successi in cui la scienza è stata accolta e recepita, come il bando dei clorofluorocarburi che ha condotto al progressivo riassorbimento del buco dell'ozono, l'efficacia dei vaccini o la diffusione capillare delle tecnologie dell'informazione; dall'altro veri e propri fallimenti, come le nanotecnologie alimentari abbandonate dall'industria europea dopo ingenti investimenti, la vicenda degli organismi geneticamente modificati o, nel caso italiano, il rifiuto dell'energia nucleare, tutti esiti determinati dall'opposizione dell'opinione pubblica indipendentemente dal merito scientifico.

Il modello comunicativo che ha funzionato fino agli anni Novanta si fondava su un postulato che potremmo definire del deficit cognitivo, secondo cui chi detiene la conoscenza deve trasferirla in modo unilaterale e discendente a chi deve applicarla. Quel modello non funziona più. Occorre invece muovere da un postulato diverso, quello della simmetria della conoscenza, che riconosce come ciascuno sia ignorante di qualcosa e come la comunicazione debba dunque essere bilaterale o multilaterale, con decisioni condivise anziché imposte dall'alto. La comunicazione, in questa prospettiva, non è un fatto meramente cognitivo ma un fatto legato all’empatia, poiché le opinioni non si fondano soltanto sulla conoscenza acquisita, e anzi solo in minima parte su di essa, formandosi piuttosto sulla base delle emozioni, delle ideologie, dell'identità sociale e della fiducia nelle istituzioni.

Da questo assunto discendono alcune indicazioni operative. È necessario innanzitutto segmentare il pubblico, adattando linguaggio e strumenti al destinatario. È necessario poi partire dai bisogni reali degli interlocutori, quelli espressi e quelli inespressi, anziché da preoccupazioni presunte: una strategia costruita su ciò che si suppone la popolazione tema, senza averla prima ascoltata, è destinata a fallire, perché il vantaggio prospettato deve essere percepito come tale da chi deve decidere se adottare o consumare un prodotto. È infine controproducente ingaggiare la polemica frontale con l'antiscienza, poiché chi contesta viene facilmente sopraffatto da una valanga di notizie parzialmente vere o del tutto false, secondo una tecnica retorica sofisticata che sposta continuamente il terreno del confronto. La risposta più efficace non è la contrapposizione ma l'affermazione positiva: messaggi chiari e semplici, fondati sulla fiducia, che spieghino come le TEA non siano organismi geneticamente modificati, come le varietà così ottenute richiedano un minore impiego di antiparassitari e presentino un impatto ambientale inferiore. A questi messaggi puntuali deve accompagnarsi una visione complessiva, capace di comunicare che nell'agricoltura innovazione e sostenibilità non sono in conflitto ma complementari, e che la sostenibilità non si costruisce con il ritorno all'antico bensì con l'innovazione, tecnologica, sociale e organizzativa.

Su questo punto si registra una convergenza netta: la necessità di adottare un linguaggio univoco e condiviso. Se coloro che lavorano nel campo delle TEA non parleranno lo stesso linguaggio e non risponderanno con gli stessi strumenti, si genererà nell'opinione pubblica quella confusione che costituisce l'obiettivo stesso di chi si oppone all'innovazione, e si ripeteranno gli errori compiuti con gli organismi geneticamente modificati. Occorre essere fermi senza essere aggressivi, offrendo una risposta chiara e univoca che spieghi al cittadino, in tutte le sue articolazioni sociali, che cosa siano realmente le TEA e quali vantaggi possano derivarne per l'agricoltura.

I due sistemi di tutela della proprietà intellettuale

Sul piano giuridico, la protezione dell'innovazione vegetale si articola in due sistemi normativi distinti, paralleli e complementari, che operano su più livelli territoriali - internazionale, europeo e nazionale - e affondano le radici in fonti diverse. Il primo è il sistema brevettuale, disciplinato a livello europeo dalla Convenzione sul brevetto europeo del 1973 e dalla direttiva sulle invenzioni biotecnologiche del 1998, e a livello internazionale da convenzioni risalenti fino alla Convenzione di Parigi del 1883. Il secondo è il sistema sui generis delle varietà vegetali, retto dalla convenzione UPOV, i cui natali risalgono al 1961 e il cui atto fondamentale è del 1991, e attuato in ambito europeo dal regolamento che istituisce l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e la privativa comunitaria. A livello nazionale entrambi i regimi sono recepiti dal codice della proprietà industriale.

I due sistemi differiscono profondamente per oggetto e logica di protezione. Il brevetto tutela il gene, le mutazioni, i marcatori molecolari, le cellule, i metodi e i procedimenti, secondo un approccio funzionale che si interroga sull'effetto tecnico e sul problema tecnico risolto in modo nuovo e innovativo; la sua protezione può estendersi all'intera progenie che possieda la caratteristica brevettata, finché il gene continua a esercitare la propria funzione. La privativa vegetale tutela invece la varietà in quanto tale, ossia il taxon botanico di grado più basso, secondo un approccio identitario e fenotipico, estendendosi alle riproduzioni illecite della varietà e alle varietà essenzialmente derivate.

Diverso è anche il requisito di novità. Per il brevetto la novità è assoluta: qualsiasi divulgazione anteriore, che si tratti di una pubblicazione scientifica, di un abstract congressuale, di un poster, di una tesi discussa a porte aperte, di un sito web o di un webinar, distrugge la novità e preclude la brevettazione. Per la privativa la novità è invece di tipo commerciale: ciò che conta non è il momento in cui la varietà viene mostrata, fatta assaggiare o portata in fiera, bensì il momento in cui viene intrapresa un'attività commerciale che ne ricavi un vantaggio economico. Ne discende che la pubblicazione di dati, drammatica per il brevetto perché può far perdere il requisito di novità, non pregiudica invece la privativa, purché non si configuri come atto commerciale: occorre in questo senso prestare attenzione ai contratti di sperimentazione che, prevedendo il pagamento di royalties anziché di un semplice rimborso spese, possono trasformarsi in atti di sfruttamento commerciale con conseguente perdita della novità.

Le durate della protezione riflettono queste differenze. Il brevetto ha una durata massima di vent'anni dalla data di deposito; la privativa dura venticinque anni per le specie erbacee e trenta per le piante legnose e per le viti, decorrenti però dal rilascio del titolo. Il procedimento di rilascio prevede, per il brevetto, un esame formale e sostanziale con scambio di memorie tra esaminatori e richiedente, e la pubblicazione integrale dell'invenzione dopo diciotto mesi dal deposito, che consente a chiunque di apprendere come attuarla e di migliorarla; per la privativa prevede invece il cosiddetto test DUS, ossia la verifica in campo della distinzione, dell'uniformità e della stabilità della varietà.

Anche i diritti conferiti e le loro eccezioni divergono sensibilmente. La privativa prevede una tutela primaria sul materiale di moltiplicazione, le marze, le gemme, tutto ciò che consente la propagazione e una tutela a cascata sul prodotto del raccolto, subordinata però alla sussistenza congiunta di due presupposti, ossia che il prodotto provenga da piante moltiplicate senza autorizzazione e che il titolare non abbia avuto ragionevole possibilità di agire nei confronti di quelle piante. Attorno a questa eccezione si è sviluppata una giurisprudenza significativa, che ha riconosciuto la nullità delle clausole contrattuali, le quali, una volta autorizzata la produzione, pretendano di vincolare anche la distribuzione del prodotto. Il regime della privativa contempla inoltre ampie eccezioni: l'esenzione del costitutore, che consente di utilizzare liberamente una varietà protetta per svilupparne di nuove; gli usi sperimentali; gli usi privati e non commerciali; e il privilegio dell'agricoltore, limitato ad alcune specie foraggere e a determinati cereali, che consente il reimpiego del seme raccolto nell'ambito della propria azienda.

Il brevetto conosce a sua volta un'eccezione di ricerca, che impedisce al titolare di opporsi all'utilizzo per attività sperimentali, e un’eccezione di breeding introdotta come novità europea dall'accordo sul tribunale unificato dei brevetti: si tratta di un'esenzione limitata, che consente l'uso di prodotti e procedimenti brevettati fino allo sviluppo di una nuova varietà vegetale, ma non alla sua commercializzazione senza l'autorizzazione del titolare. Questa eccezione parziale, sconosciuta ad altri ordinamenti come quello statunitense, rappresenta una peculiarità del sistema europeo di grande rilievo strategico, poiché la territorialità del brevetto fa sì che la ricerca svolta in Europa goda delle eccezioni europee anche quando il titolare del diritto sia extraeuropeo. Non esiste, del resto, un brevetto mondiale, ma tanti brevetti nazionali ciascuno con una propria vita autonoma, sicché la protezione va sempre valutata territorio per territorio e caso per caso, leggendo le rivendicazioni per stabilire l'effettiva estensione dell'esclusiva; e l'esistenza stessa di un brevetto non ne implica la validità, potendo esso essere annullato per difetto di novità o di attività inventiva.

Le varietà essenzialmente derivate e il confine dell'innovazione

Con l'avvento delle nuove tecniche genomiche assume rilievo crescente la nozione di varietà essenzialmente derivata, introdotta dall'articolo 14 dell'atto UPOV del 1991 e concepita per impedire che il lavoro di un costitutore venga aggirato attraverso quella che si potrebbe definire una fotocopia migliorata della varietà iniziale. La nozione si fonda su tre criteri: la derivazione predominante, per cui la nuova varietà deve discendere direttamente o indirettamente da una varietà originaria mantenendone l'espressione delle caratteristiche essenziali; la distinguibilità, poiché la varietà derivata deve pur sempre distinguersi dall'originaria senza però costituire una varietà del tutto nuova; e la conformità nelle caratteristiche essenziali, salvo per i tratti che derivano dall'atto stesso di derivazione. Il problema che questa nozione affronta è evidente: senza un meccanismo di questo tipo, basterebbe introdurre una piccola modifica per creare una varietà quasi identica e commercializzarla senza il consenso del titolare, con l'effetto di disincentivare del tutto l'investimento nella costituzione della varietà iniziale.

L'evoluzione delle note esplicative UPOV ha progressivamente spostato il baricentro interpretativo dalla forma alla sostanza. Le note del 2009 avevano introdotto il tema delle mutazioni dirette e indirette; la revisione del 2017 aveva chiarito che una varietà essenzialmente derivata deve presentare pochissime differenze rispetto all'iniziale, con il grosso del genoma invariato; l'aggiornamento del 2023 ha introdotto per la prima volta il tema dell'editing genomico, stabilendo che una modifica puntuale come quella ottenibile con le tecniche di gene editing, tipicamente su un unico genitore, costituisce un forte indicatore di derivazione essenziale. In questa prospettiva, quando una nuova linea deriva da un unico genitore e la struttura genetica rimane sostanzialmente sovrapponibile, la presunzione di derivazione essenziale è molto elevata, tanto che la domanda non è più se si tratti di una varietà derivata, ma piuttosto perché non dovrebbe esserlo. È tuttavia essenziale distinguere: le note esplicative UPOV sono strumenti di soft law, orientamenti interpretativi privi di forza vincolante, mentre vincolante è la definizione dell'articolo 14 della convenzione, che peraltro elenca le tecniche di derivazione a titolo meramente esemplificativo.

Due controversie illustrano due letture opposte del medesimo problema. Nella prima, decisa in ambito italiano nel 2015 e relativa a varietà di grano duro, era prevalso un approccio genotipico: la varietà figlia, che condivideva ventuno marcatori su venticinque con la varietà madre e si limitava ad aggiungere un tratto di resistenza agli erbicidi, era stata dichiarata essenzialmente derivata perché, al di là di quel singolo tratto, manteneva tutte le caratteristiche essenziali dell'originaria, con predominanza del genoma del genitore principale. Nella seconda, decisa in ambito britannico nel 2025 e relativa a due varietà di mandarino, è prevalso invece un approccio fenotipico e funzionale. Pur derivando dall'irraggiamento della varietà madre, ed essendo per la maggior parte dei caratteri indistinguibile da essa, la varietà derivata presentava due differenze decisive: produceva polline completamente non vitale e non produceva alcun seme. Questa peculiarità, unita alla natura autoincompatibile delle due varietà, ha un impatto pratico notevole, perché la varietà madre, se coltivata senza reti e non in isolamento, è soggetta a impollinazione incrociata e produce frutti con semi, mentre la varietà derivata, producendo polline non vitale, elimina all'origine il rischio di impollinazioni indesiderate e libera il coltivatore da una serie di accortezze agronomiche. Il giudice ha ritenuto che, proprio per l'assenza di queste caratteristiche, la varietà derivata non soddisfacesse il requisito di mantenere le caratteristiche essenziali dell'originaria, e ne ha escluso la qualificazione come varietà essenzialmente derivata.

Il messaggio che se ne ricava è di grande rilevanza strategica per i futuri contenziosi sulle NGT. L'approccio puramente genotipico, che guarda alla quota di patrimonio genetico conservato, conduce quasi automaticamente a ravvisare una derivazione essenziale ogni volta che una modifica puntuale lasci intatto il resto del genoma. L'approccio fenotipico e funzionale impone invece una domanda ulteriore: la modifica puntuale riguarda una caratteristica accessoria oppure tocca una caratteristica essenziale per la performance, per il valore d'uso o per le scelte agronomiche? Se con le TEA si introduce un tratto di resistenza mantenendo invariati resa, ciclo, morfologia e gestione agronomica, il rischio di ricadere nella categoria delle varietà essenzialmente derivate resta elevato; ma se la modifica altera una funzione centrale, come la fertilità, la propagazione o la qualità commerciale, non è affatto scontato che di derivazione essenziale si tratti. Diventa perciò strategico, nei contenziosi futuri, affiancare alla prova genotipica una prova fenotipica che dimostri l'impatto reale della modifica lungo l'intera filiera. Va inoltre precisato che l'Ufficio comunitario non verifica d'ufficio se una varietà sia essenzialmente derivata: spetta al titolare della varietà iniziale accorgersene e chiederne l'accertamento in sede giudiziale, mentre il regime delle licenze obbligatorie, pur astrattamente richiamabile, resta di fatto inapplicato, poiché presuppone un progresso tecnico significativo e non semplicemente una varietà migliore.

L'architettura del nuovo regolamento

Il Regolamento 2026/1388 è concepito per superare l'impostazione ereditata dalla disciplina degli organismi geneticamente modificati del 2001, una legislazione che appariva inadeguata già all’atto della sua adozione e che il progresso scientifico ha reso progressivamente obsoleta. Il suo cammino non si è concluso con l'approvazione: entrato in vigore il 16 luglio 2026, il regolamento diventerà applicabile dal 16 luglio 2028, e nella fase transitoria resta essenziale il ruolo degli Stati membri per garantire la prosecuzione delle sperimentazioni in campo. Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, esso non necessita di recepimento Stato per Stato, ma opera direttamente in tutto il territorio dell'Unione.

L'ambito di applicazione abbraccia non soltanto le piante NGT, ma anche gli alimenti e i mangimi che le contengono o ne derivano, e gli altri prodotti. Per pianta NGT si intende una pianta geneticamente modificata ottenuta mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una loro combinazione, che non contenga materiale genetico proveniente da un pool diverso da quello utilizzabile per la selezione convenzionale, salvo il caso in cui tale materiale sia stato temporaneamente inserito e successivamente rimosso, purché la pianta finale non lo contenga.

Il cuore tecnico e giuridico del regolamento è la classificazione delle piante in due categorie. Le piante NGT di categoria 1 sono quelle che soddisfano i criteri di equivalenza alle piante convenzionali definiti nell'allegato 1 e non presentano alcuno dei tratti elencati nell'allegato 2; esse sono trattate come piante convenzionali e sottoposte a un procedimento di verifica anziché di autorizzazione. Le piante NGT di categoria 2 sono tutte quelle che non soddisfano i requisiti dell'allegato 1 e restano soggette alla più gravosa disciplina degli organismi geneticamente modificati.

I criteri di equivalenza dell'allegato 1 distinguono il caso della mutagenesi mirata da quello della cisgenesi. Nel primo caso sono ammesse la sostituzione o l'inserimento di non più di venti nucleotidi, la delezione di un numero qualsiasi di nucleotidi, con un numero di modifiche non superiore a tre per ciascuna sequenza codificante una proteina, restando escluse dal limite le modifiche a carico di introni e sequenze regolatrici; nel secondo caso sono ammessi inserimenti, sostituzioni, inversioni o traslocazioni relativi a sequenze continue di DNA presenti nel pool genetico del costitutore, a condizione che non ne derivi l'interruzione di geni endogeni né la formazione di proteine chimeriche. In ogni caso il numero complessivo di modifiche non deve superare le venti per genoma monoploide, riferimento quest'ultimo del tutto ragionevole trattandosi di organismi che accettano frequentemente la poliploidia. L'esatta lettura del limite dei venti nucleotidi rimane oggetto di un vivace dibattito interpretativo, segno di come il testo richieda ancora chiarimenti applicativi che verranno affidati agli atti di implementazione.

L'allegato 2 svolge una funzione di salvaguardia: anche quand’anche una pianta rispetti tutti i criteri di equivalenza, l'introduzione della tolleranza agli erbicidi o della produzione di una sostanza insetticida la fa uscire dalla categoria 1, poiché la tolleranza agli erbicidi rappresenta un incentivo al loro impiego massiccio e le sostanze insetticide possono avere effetti drammatici sull'ecosistema e sugli insetti impollinatori.

Un aspetto qualificante è la trasmissibilità dello status di categoria 1 lungo le linee di miglioramento. Una pianta NGT1 può essere incrociata con una pianta convenzionale o con se stessa mantenendo la propria classificazione, e anche la progenie ottenuta dall'incrocio di due piante NGT1 resta NGT1, poiché considerarla diversamente contraddirebbe il principio stesso di equivalenza alle piante ottenute per incrocio; lo status si perde soltanto quando intervengano ulteriori modificazioni mediante editing, che impongono di verificare nuovamente se la pianta rientri ancora nei criteri dell'allegato 1 o sia scivolata nella categoria 2. Ne deriva un incentivo regolatorio verso la categoria 1, poiché soltanto le piante che vi rientrano possono essere immesse sul mercato con il semplice procedimento di verifica, mentre quelle di categoria 2 soggiacciono all'autorizzazione con tutte le maggiori difficoltà connesse, anche in termini di consenso da parte di produttori e consumatori.

La classificazione ha inoltre un effetto diretto sul sistema di protezione delle varietà vegetali. Nel regime attuale, una pianta soggetta alla disciplina OGM deve essere segnalata come tale e i relativi test DUS devono essere condotti in campi speciali; una volta operativo il regolamento, le piante NGT1 potranno essere depositate e testate in campi ordinari. Chi disponga già di una pianta NGT1 e voglia essere pronto alla commercializzazione può nel frattempo depositarla dichiarandola OGM ai soli fini dei test DUS, senza che tale qualificazione resti permanentemente associata alla pianta né iscritta nei registri, poiché si tratta di un'indicazione temporanea legata alla sola fase di verifica.

La proprietà intellettuale nel regolamento e gli strumenti di soft law

Sebbene non fosse nato come testo sulla proprietà intellettuale, il regolamento finisce per occuparsene ampiamente, poiché il timore che le piante potessero essere monopolizzate attraverso i brevetti ha alimentato buona parte del dibattito che ne ha accompagnato l'approvazione. Le piante erano peraltro già brevettabili prima delle NGT, secondo un sistema che accompagna la storia della civiltà umana da molto tempo, e la vera questione non è dunque l'esistenza dei brevetti ma la gestione della proprietà intellettuale e la prevenzione dei suoi abusi. A questo scopo il regolamento predispone un articolato apparato di strumenti.

Sul versante della trasparenza sono previsti una banca dati dedicata alle piante NGT1, distinte dagli organismi geneticamente modificati; un database dei brevetti che insistono su tali piante, alimentato dalle informazioni fornite dal titolare; e le dichiarazioni di disponibilità a concedere licenza a condizioni eque e ragionevoli. La domanda di verifica deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dell'esistenza o meno di brevetti per quanto a conoscenza del richiedente, poiché l'omissione di tale elemento rende la domanda incompleta e ne impedisce l'avanzamento. La tracciabilità è circoscritta al solo materiale di propagazione, e non estesa all'intera filiera, esito che ha evitato conseguenze particolarmente onerose in termini di segregazione dei campi, dei silos e dei prodotti, di etichettatura e di potenziale discriminazione a scaffale; per il conseguimento di questo risultato sarà fondamentale il raccordo con il regolamento sul materiale riproduttivo vegetale e l'armonizzazione dei relativi cataloghi e registri.

A questi strumenti si affiancano due dispositivi di soft law. Il primo è costituito dagli orientamenti interpretativi, che la Commissione dovrà pubblicare entro un anno dall'entrata in vigore e che offriranno una sorta di guida approfondita sulle piattaforme di licensing, sulle banche dati, sui diritti di proprietà intellettuale e sulle organizzazioni di supporto alla ricerca. Il secondo è il codice di condotta, elaborato con il concorso di tutti i portatori di interesse — titolari dei brevetti, organizzazioni dei selezionatori, società civile, produttori, agricoltori e piattaforme volontarie di licensing — e destinato a disciplinare le licenze, l'accesso delle piccole e medie imprese alle piattaforme, i meccanismi per scongiurare i contenziosi da propagazione accidentale, gli accordi standard e i sistemi imparziali di risoluzione delle controversie. Proprio in materia di propagazione accidentale è prevista l'introduzione di un principio di responsabilità volto a evitare che l'agricoltore incolpevole, presso il cui campo una pianta NGT si sia propagata per via di un'impollinazione fortuita, venga trattato alla stregua di un contraffattore.

Nessuno di questi strumenti è immutabile. La Commissione svolgerà un'attività continua di monitoraggio, verificando il livello di accesso al settore della selezione vegetale, l'accesso degli agricoltori al materiale riproduttivo, l'effettiva entità del contenzioso, il livello di concorrenza e il grado di certezza giuridica dei rapporti, avvalendosi di un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri, dell'ufficio brevetti e dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Il regolamento stesso è sottoposto a valutazioni periodiche: una prima a un anno dalla disponibilità dei prodotti sul mercato, e successive a intervalli di quattro-sei anni, in esito alle quali potranno essere apportate revisioni fino a incidere sulla stessa definizione di NGT. Questa architettura dinamica, che prevede al proprio interno la possibilità della propria revisione, riflette un approccio deliberatamente cauto: un impianto costruito per incentivare l'innovazione senza eccessi, con un fitto sistema di controlli che scoraggia gli abusi e che rende verosimile, secondo la valutazione di chi ne ha analizzato la struttura, che con questo assetto si stipulino più contratti di quante cause non se ne intentino.

L'Europa, grazie alle proprie eccezioni in fatto di ricerca e di breeding, può in questo modo affermarsi come uno snodo attrattivo per la ricerca e lo sviluppo, in un contesto in cui altri ordinamenti non conoscono l'esenzione del costitutore e in cui il mercato europeo conserva un peso strategico rilevante anche agli occhi degli operatori extraeuropei. Il superamento del paradigma OGM per le piante equiparabili a quelle convenzionali rappresenta un traguardo che fino a pochi anni fa appariva impensabile, e apre la strada a una sperimentazione, a una registrazione e a una coltivazione finalmente proporzionate al reale profilo di rischio di queste tecnologie. Le sfide che restano aperte sono di ordine tecnico-scientifico, giuridico e comunicativo, e si tengono l'una all'altra: portare in campo risultati robusti ed estendere l'editing a caratteri poligenici e a colture arboree difficili; chiarire l'interpretazione del regolamento e definire i confini fra brevetto, privativa e derivazione essenziale nell'era dell'editing; costruire un linguaggio comune fondato sull'ascolto e sulla fiducia. È dalla capacità di tenere insieme questi tre piani che dipenderà la possibilità di trasformare una svolta normativa in un effettivo progresso agronomico, orientato verso una convergenza reale fra innovazione e sostenibilità.

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