La Bussola delle IR
27 ottobre 2026 | di Daniele Reggiardo

 

 Gli strumenti giuridici che l’Italia ha per fronteggiare le minacce esterne: [In seguito all’invasione russa dell’Ucraina l’art. 11 della Costituzione italiana è diventato uno strumento di propaganda (filorussa) e di retorica, utilizzato per sostenere un presunto ripudio assoluto delle armi da parte dell'ordinamento. Famoso è il confronto tra Marco Travaglio e il politologo prof. Vittorio Emanuele Parsi su La7. Sfatiamo un mito: l’ordinamento giuridico italiano consente all’Italia di difendersi anche con le armi in caso di minaccia. Andiamo con ordine.

Secondo un sondaggio del CENSIS (luglio 2025) spiegato da La Stampa solo il 16% degli italiani sarebbe disposto ad arruolarsi in caso di guerra; l’altro 84% diserterebbe. Lungi dal porre giudizi di valore in una rubrica divulgativa, è bene ricordare che ciò sarebbe impossibile: in caso di guerra entrerebbe in vigore un regime legislativo straordinario[1] (art. 78 Cost.):

“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.” (art. 78 Cost.)

Così, tutti i cittadini sarebbero, in una qualche misura, obbligati a contribuire alla Difesa della patria. A questo proposito, è utile ricordare l’art. 52 Cost., commi 1 e 2:

“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.” (art. 52 Cost., commi 1 e 2)

Ricordando che la leva militare obbligatoria non è stata abolita, ma solo sospesa da una legge ordinaria (2004), e che tra i pochissimi doveri che l’ordinamento giuridico italiano pone in capo ai cittadini vi è la “difesa della Patria”, eretta al grado di “sacro dovere”.

Dopodiché possiamo tornare all’art. 11 Cost., spesso citato in modo del tutto parziale per distorcerne il significato:

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” (art. 11 Cost.)

L’idea è che l’Italia “ripudia la guerra”, ma ci si dimentica spesso di proseguire; le successive quattro parole sono illuminanti: “come strumento di offesa”. Al di là della retorica, l’Italia ripudia la guerra per aggredire gli altri, ma legittima qualsiasi azione militare nel caso in cui siano gli altri ad aggredire l’Italia. Non solo: la seconda parte dell’art. 11 è proprio il pilastro che ha consentito l’adesione all’ONU (1955), alla NATO (1949) e il trasferimento di competenze all’Unione europea, insieme all’art. 117, comma 1, Cost. che vincola le leggi statali al rispetto degli obblighi internazionali e comunitari.

A completare l’architettura concorre l’art. 10, comma 1, Cost., che adatta in via automatica e permanente l’ordinamento interno alle norme del Diritto internazionale consuetudinario:

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.” (art. 10 Cost.)

Tra queste norme consuetudinarie rientra il diritto naturale all’autotutela (sancito anche dall’art. 51 della Carta ONU). In virtù di questo quadro normativo appena descritto (artt. 10, 11, 52, 78 e 117 Cost.), l’Italia partecipa a pieno titolo ai meccanismi di sicurezza e difesa collettiva. Da un lato, l’art. 5 del Trattato NATO (difesa collettiva e mutua assistenza in caso di aggressione a un Alleato) e l’art. 4 del medesimo (consultazione in caso di necessità); dall’altro, l’art. 42, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione europea (TUE), che stabilisce l’obbligo di aiuto e assistenza con tutti i mezzi a uno Stato membro vittima di aggressione armata.

Ne consegue che lo Stato italiano ha il diritto e il dovere di difendersi dalle aggressioni esterne anche con la forza militare, nei modi previsti dalla legge italiana, europea e internazionale. Inviare aiuti, compresi quelli militari, a uno Stato aggredito rappresenta, in modo conforme agli artt. 10, 11 e 117 Cost., uno strumento legittimo per ripristinare il diritto violato e preservare la stabilità (pacifica) del Sistema internazionale.

N.B. La fonte giuridica per questo approfondimento è Barbera, A., Fusaro, C., (2012). “Corso di diritto pubblico”. Il Mulino, settima edizione.

1. Introduzione

“I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo” (art. 2.3 dello Statuto delle Nazioni unite).

L’importanza dello studio dei metodi di risoluzione pacifica delle controversie internazionali tramite la disciplina giuridica si riflette sulle tre immagine di Waltz (individuale, statale e sistemica), contribuendo a un mondo nel quale le relazioni tra i vari attori sono più stabili e prevedibili. La comprensione di tali strumenti è cruciale per la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace. Dal punto di vista individuale, la risoluzione pacifica delle controversie è un meccanismo fondamentale per evitare guerre che, oltre alla perdita di vite umane, portano con sé crisi umanitarie, migratorie, economiche, politiche e ambientali. Per gli Stati, il ricorso a mezzi pacifici consente di risolvere le dispute senza compromettere l’integrità territoriale o le risorse economiche. Una guerra, oltre al costo umano, rappresenta anche un enorme onere finanziario e rischia di destabilizzare la struttura socioeconomica di uno Stato per decenni: investire nel Diritto internazionale garantisce relazioni diplomatiche costruttive, permettendo di allocare le risorse verso settori “migliori”. Inoltre, l’applicazione dei metodi pacifici rafforza l’autorità e la legittimità delle norme del Diritto internazionale. Ogni volta che una controversia viene risolta in modo non violento, si consolida il principio del multilateralismo e della rule of law a livello globale. Istituzioni come la Corte internazionale di giustizia e le procedure previste dall’ONU acquisiscono maggiore autorevolezza, dimostrando che esiste un’alternativa concreta e funzionante all’uso della forza. In aggiunta, un Sistema internazionale in cui gli Stati si affidano alla diplomazia e al diritto per risolvere i loro disaccordi è un sistema più cooperativo. La fiducia reciproca che si crea attraverso processi come la mediazione o la conciliazione favorisce la collaborazione in altri ambiti, come il commercio, la tutela ambientale e la sicurezza collettiva. Lo studio di questi metodi fornisce gli strumenti analitici per comprendere e incoraggiare le dinamiche di cooperazione che sono alla base della pace e della prosperità globali. Infine, la conoscenza dei vari strumenti a disposizione, dal negoziato più informale all’arbitrato più formale, permette di identificare i meccanismi più appropriati per le diverse fasi di una controversia. Si impara a riconoscere come piccole frizioni possano essere gestite tempestivamente per evitare che degenerino in conflitti su larga scala, con il coinvolgimento di più attori (escalation). Questo approccio proattivo è fondamentale per una gestione efficace delle relazioni inter-statali, ponendo l’accento sulla diplomazia preventiva.

2. La risoluzione pacifica delle controversie internazionali[2] 

“Una controversia [internazionale] è un ‘disaccordo su questioni di fatto o di diritto, o un conflitto di interessi o di punti di vista giuridici esistente tra due soggetti’” (Carbone et al., 2016)[3]. Storicamente, il modo per risolvere le controversie è sempre stato la guerra; solo negli ultimi decenni si è affermato l’obbligo giuridico da parte degli Stati di “risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali, e la giustizia, non siano messe in pericolo” (art. 2.3, Carta N.U.[4]). Ecco perché “le Parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso a organizzazioni o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta” (art. 33.1, Carta N.U.). Nonostante ciò, è sempre vero il principio per il quale uno Stato non riconosce entità superiori a se stesso[5].

Negli ultimi decenni, l’evoluzione del Diritto internazionale ha visto la nascita di numerosi Fori[6] specializzati che gestiscono le controversie internazionali a seconda del tema specifico. Questi organismi, come la Corte penale internazionale o i Tribunali arbitrali per il commercio internazionale, offrono il vantaggio di depoliticizzare i conflitti, rimuovendoli dalla negoziazione diplomatica per sottoporli a un’analisi giuridica tecnica (Carbone et al., 2016: 232)[7]. Questa specializzazione aumenterebbe l’efficacia nell’applicazione delle norme internazionali, in particolare quelle derivanti dai trattati, e contribuirebbe a rendere il Sistema internazionale più prevedibile. La produzione giuridica, infatti, diventa più dettagliata e tecnica, e permette di anticipare le risposte a particolari condotte degli Stati. Tuttavia, la proliferazione di tali Fori comporta significative sfide di coordinamento, potendo generare sovrapposizioni di competenze e interpretazioni divergenti del Diritto internazionale.

In questo testo si parlerà esclusivamente delle controversie tra gli Stati, escludendo gli altri soggetti del Diritto internazionale: i “negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato” citati all’art. 33.1 della Carta N.U.. Da un lato, i mezzi diplomatici (negoziato, buoni uffici, mediazione e conciliazione) implicano la partecipazione delle Parti[8] in disputa e, in alcuni casi, di terzi neutrali, con l’obiettivo di facilitare la comunicazione e il raggiungimento di un accordo – i mezzi diplomatici non sono vincolanti, ma servono solo per favorire il dialogo. Dall’altro, i mezzi non-diplomatici (l’arbitrato e il regolamento giudiziale) si distinguono per il fatto che le conclusioni dei processi producono decisioni vincolanti per gli Stati coinvolti.

3.1. I mezzi diplomatici: il negoziato e i “vertici” 

Il mezzo giuridico tradizionale, nonché quello oggi più utilizzato, è il negoziato. Si tratta di un processo di dialogo diretto e bilaterale tra le Parti in conflitto, senza l’intervento di un terzo, volto a trovare una soluzione mutualmente accettabile. Spesso, il negoziato rappresenta il primo passo obbligatorio che gli Stati devono intraprendere prima di ricorrere ad altri strumenti di risoluzione. L’obbligo per gli Stati di ricorrere al negoziato non è una regola universale del Diritto internazionale consuetudinario, ma dipende da specifici contesti e accordi:

  • I trattati che prevedono mezzi di risoluzione specifici. Quando un trattato internazionale include una clausola specifica che impone il negoziato come fase preliminare, gli Stati firmatari sono vincolati a rispettare tale disposizione. In questi casi, il negoziato è un passaggio necessario prima di poter chiedere un’istanza arbitrale o giurisdizionale;
  • Le controversie complesse e le materie speciali. In ambiti particolarmente complessi o sensibili, come la tutela ambientale o la gestione di risorse condivise, è prassi istituire organi o commissioni di negoziazione permanenti. L’obiettivo di questi organismi non è solo quello di risolvere le controversie esistenti, ma anche e soprattutto quello di prevenirle, favorendo un dialogo continuo tra le parti su temi tecnici e delicati;
  • L’assenza di specifiche convenzionali. Quando non esiste alcun trattato o accordo che regoli la controversia e che preveda un obbligo di negoziare, il Diritto internazionale generale non sembra imporre un onere preventivo agli Stati. Ciò significa che, in assenza di disposizioni contrarie, uno Stato in disaccordo non è obbligato a tentare il negoziato prima di ricorrere a mezzi giurisdizionali, come un arbitrato o un ricorso alla Corte internazionale di giustizia.

In tutti questi casi, è previsto l’obbligo di negoziare “in buona fede”.

Il negoziato, anche tra più Stati, è sempre più spesso visto come un mezzo di dialogo preventivo rispetto alle controversie. “Ciò spiega il motivo per cui, con l’intensificarsi dei rapporti internazionali, si sia sviluppata la prassi di incontri frequenti tra i rappresentanti degli Stati, sia nell’ambito delle organizzazioni internazionali e in occasione delle periodiche sessioni di riunione dei membri delle stesse, ma anche al di fuori di tali appuntamenti” (Carbone et al., 2016: 239-240)[9]. Questa nuova prassi dà vita ai c.d. “vertici” internazionali, ossia “riunioni periodiche [che] tendono a garantire stabilità alle relazioni internazionali” (Carbone et al., 2016: 240)[10]. Si pensi, per esempio, ai vertici COP sul clima.

3.2. I mezzi diplomatici: i buoni uffici, la mediazione e la conciliazione 

A differenza del negoziato, gli altri tre mezzi diplomatici vedono la presenza di soggetti terzi che, a seconda del caso, hanno ruoli differenti.

Il primo di questi casi è rappresentato dai buoni uffici, “nell’ambito dei quali un terzo cerca di influenzare le Parti in lite tentando di metterle in contatto e portarle quindi al tavolo negoziale, eventualmente suggerendo anche un percorso di tipo procedurale per giungere a un accordo, ovvero ospitando le delegazioni delle Parti” (Carbone et al., 2016: 241)[11]. In altre parole, i buoni uffici sono un metodo diplomatico attraverso il quale un terzo Stato, o un’organizzazione internazionale, agisce per facilitare l’avvio di negoziati tra due o più Stati in conflitto. L’azione si limita a creare le condizioni necessarie per un incontro e una comunicazione diretta tra le Parti, senza partecipare attivamente al negoziato stesso, formulare proposte di soluzione o giudicare il merito della controversia: l’obiettivo primario è la de-escalation e l’apertura di un canale di dialogo. Ne consegue che lo Stato o l’organizzazione che offre i buoni uffici deve essere percepito come neutrale e non avere conflitti d’interesse. Per questo motivo, Stati neutrali come Svizzera e Norvegia sono spesso i “soggetti terzi”. Un esempio di buoni uffici è dato dagli Accordi di Oslo (1993), in cui la Norvegia offrì i suoi buoni uffici per facilitare i negoziati tra l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) e Israele.

Il secondo è la mediazione. In questo caso, “al soggetto terzo è richiesto lo svolgimento di un compito più attivo che nel caso dei buoni uffici, che prevede in particolare la sua partecipazione al negoziato e, talora, la proposizione informale ai contendenti di una possibile soluzione della controversia”; tuttavia, “la mediazione non determina alcun vincolo per le Parti, che possono in ogni tempo rifiutarla o chiederne l’interruzione” (Carbone et al., 2016: 241)[12]. L’autorevolezza del mediatore è determinante per indagare e analizzare le cause del conflitto e le posizioni tra le Parti, presentare idee e soluzioni per superare lo stallo negoziale al fine di stimolare il dialogo, e agire come un “ponte comunicativo” chiarendo le posizioni e riducendo le incomprensioni tra le Parti in conflitto. L’efficacia della mediazione dipende in larga misura dalla percezione di imparzialità e credibilità del mediatore da parte di tutte le Parti. Per questo motivo, è più facile che un mediatore come il Papa o il Capo di uno Stato sia più efficace di un semplice incaricato delle Nazioni Unite. Inoltre, la mediazione è un processo volontario nel quale le Parti in conflitto devono accettare il suo intervento. La soluzione raggiunta deve essere accettata da entrambe le Parti per essere considerata valida. Un esempio di mediazione è rappresentato dagli Accordi di Camp David (1978), in cui il presidente americano Carter mediò tra il presidente egiziano Anwar Sadat e il primo ministro israeliano Menachem Begin.

Il terzo e ultimo dei mezzi diplomatici è la conciliazione. Essa rappresenta uno strumento diplomatico in cui il ruolo del soggetto terzo è particolarmente rilevante, poiché il suo intervento è finalizzato a produrre una proposta concreta di soluzione della controversia. Tale metodo è spesso inserito nei trattati internazionali come fase preliminare, che può essere facoltativa o obbligatoria, per la risoluzione di un contenzioso. L’attività del conciliatore si distingue per la redazione di una proposta formale per dirimere la lite. Al termine della procedura, dopo aver analizzato le rispettive posizioni delle Parti, il conciliatore redige un rapporto ufficiale, conosciuto come “verbale di conciliazione”. Questo documento contiene osservazioni dettagliate e raccomandazioni dirette alle Parti al fine di agevolare il superamento del disaccordo. Nel caso in cui la controversia nasca da una divergenza sull’interpretazione dei fatti, è prassi comune la designazione di una commissione d’inchiesta. Tale commissione è composta da individui indipendenti e imparziali, scelti dalle Parti in conflitto, con l’obiettivo specifico di accertare in modo accurato le circostanze fattuali rilevanti per la risoluzione della controversia. Un esempio storico di conciliazione si trova nella controversia marittima tra Timor-Leste e l’Australia (2016 - 2018), che riguardava la delimitazione dei confini marittimi del Timor. Le due Parti hanno avviato la procedura di conciliazione obbligatoria (UNCLOS); sotto l’egida della Corte permanente di arbitrato, la Commissione di conciliazione ha facilitato il dialogo e ha prodotto raccomandazioni che hanno portato alla firma di un nuovo trattato sui confini marittimi.

3.3. I mezzi non-diplomatici: l’arbitrato e il regolamento giudiziale 

Quando le controversie tra Stati non possono essere risolte per via diplomatica, l’ordinamento giuridico internazionale prevede il ricorso a un organo terzo, come una Corte istituita ad hoc o un Tribunale permanente (per esempio, la Corte internazionale di giustizia), che ha il potere di formalizzare una decisione vincolante. Un principio fondamentale di questo sistema è che la giurisdizione di tali organi si fonda sempre sul consenso degli Stati: uno Stato, infatti, può essere sottoposto al giudizio di una Corte solo se ha liberamente accettato tale giurisdizione.

Il primo e più tradizionale strumento non-diplomatico per la risoluzione delle controversie è l’arbitrato. Esso è stato formalizzato in epoca moderna con la creazione della Corte permanente di arbitrato (CPA) nel 1899, a seguito della prima Conferenza di pace dell’Aia. L’istituzione di un Foro permanente non ha alterato il principio del consenso: gli Stati che intendono avvalersi di questo meccanismo devono sottoscrivere la convenzione che ne regola il funzionamento, accettandone così lo statuto e la giurisdizione. Un collegio arbitrale viene solitamente costituito dalle Parti in lite per risolvere una specifica controversia. Le Parti designano i propri arbitri e un presidente, spesso nominato di comune accordo o da un’autorità esterna (come il Segretario generale di un’organizzazione internazionale o il presidente di una Corte permanente), viene scelto per completare il collegio. Gli arbitri, in conformità con il principio di indipendenza e imparzialità, siedono a titolo personale e non rappresentano lo Stato di cui sono cittadini o che li ha scelti. Possono essere scelti anche individui che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati in causa. I requisiti per diventare arbitro sono basati su competenze giuridiche e morali riconosciute a livello internazionale. Non è necessario essere un giudice della Corte di cassazione o della Corte costituzionale del proprio paese. Piuttosto, gli arbitri vengono selezionati da una lista di esperti giuristi, spesso con un’esperienza significativa nel Diritto internazionale, e la loro autorevolezza è un fattore determinante. Il loro compito è applicare il diritto in modo imparziale (o super partes), senza favorire lo Stato che li ha designati. La natura dell’arbitrato lo distingue dal procedimento giudiziario pubblico. Esso si svolge in condizioni di riservatezza, a porte chiuse, sia durante la discussione che nella fase decisionale. La pubblicazione della sentenza arbitrale è spesso una decisione congiunta delle Parti in causa. Se entrambe le Parti scelgono di non pubblicarla, il contenuto della decisione rimane riservato. Il caso Rainbow Warrior è un esempio di come l’arbitrato internazionale, attivato con il consenso degli Stati, possa risolvere una grave crisi diplomatica e stabilire la responsabilità statale per la violazione del Diritto internazionale. In particolare, con l’affondamento della nave di Greenpeace Rainbow Warrior nel 1985, la Francia violò il Diritto internazionale causando una crisi diplomatica con la Nuova Zelanda, risolta tramite l’arbitrato del Segretario generale dell’ONU, che condannò la Francia a scusarsi e risarcire i danni.

Il secondo dei mezzi non-diplomatici è il regolamento giudiziale, il quale prevede la sottomissione di una disputa tra due o più Parti a un organo giurisdizionale permanente (come la Corte internazionale di giustizia) o a un tribunale arbitrale. L’organo giudicante, dopo aver esaminato le prove e le argomentazioni delle Parti, emette una sentenza vincolante basata sul Diritto internazionale (Slomanson, 2010[13]).

4. I metodi previsti dall’ONU[14] 

L’ONU ha stabilito un quadro normativo complesso e una serie di meccanismi operativi volti alla prevenzione e alla risoluzione pacifica delle controversie internazionali. La loro efficacia, tuttavia, è costantemente influenzata dalla sovranità degli Stati membri e dalle dinamiche della politica internazionale. La Carta dell’ONU, pilastro fondante dell’Organizzazione, vincola gli Stati membri a una serie di principi fondamentali. L’art. 2.4 proibisce esplicitamente la minaccia o l’uso della forza nelle relazioni internazionali, ponendo un freno all’azione unilaterale. L’art. 33.1, come già visto in precedenza, stabilisce invece l’obbligo per le Parti in causa di ricercare una soluzione pacifica attraverso una varietà di metodi, tra cui il negoziato, la mediazione, l’arbitrato e il regolamento giudiziale. Questi strumenti sono spesso preferiti per la loro flessibilità, economicità e capacità di preservare la riservatezza, consentendo alle Parti di trovare soluzioni più sostenibili rispetto a quelle imposte da una sentenza.

Gli organi principali dell’ONU giocano ruoli complementari nella gestione delle controversie:

  • L’Assemblea generale (AG). Sebbene le sue risoluzioni non abbiano forza vincolante per gli Stati (artt. 10 e 11), l’AG funge da forum deliberativo globale. Le sue dichiarazioni possono influenzare la formazione del Diritto internazionale consuetudinario e riflettono l’orientamento politico della maggioranza degli Stati. Un esempio è la risoluzione “Uniting for Peace” (377) del 1950, che ha conferito all’AG la possibilità di agire in caso di stallo del Consiglio di sicurezza, sebbene con limitazioni;
  • Il Consiglio di sicurezza (CDS). Investito della responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, il CDS ha il potere di determinare l’esistenza di una minaccia e di imporre misure coercitive. Ai sensi del Capitolo VII della Carta, può autorizzare l’uso di sanzioni economiche (art. 41) o, in ultima istanza, la forza militare (art. 42) per ristabilire la pace. Storicamente, il CDS ha utilizzato i suoi poteri per imporre sanzioni (per esempio, contro il Sudafrica per l’apartheid) e per istituire Tribunali ad hoc per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, come nel caso dell’ex-Jugoslavia e del Ruanda;
  • Il Segretario generale (S-G). Questa figura ricopre un ruolo importante nella diplomazia preventiva e nei buoni uffici. Il S-G può agire come mediatore indipendente e, secondo l’art. 99, può richiamare l’attenzione del Consiglio di sicurezza su questioni che minacciano la pace. Il concetto di “diplomazia silenziosa” e di mediazione autonoma è stato enfatizzato, per esempio, nell’“Agenda for Peace” (1992) del Segretario generale Boutros-Ghali;
  • La Corte internazionale di giustizia (CIG). La CIG è l’organo giudiziario principale dell’ONU con sede all’Aia. La sua giurisdizione, a differenza del suo predecessore (la Corte permanente di giustizia internazionale, istituita nella Società delle nazioni), si fonda sul consenso degli Stati. La “clausola facoltativa” (art. 36.2) consente agli Stati di accettare la giurisdizione della Corte come obbligatoria in alcune controversie legali. La CIG fornisce anche pareri consultivi che, pur non essendo vincolanti, offrono autorevole interpretazione del Diritto internazionale;
  • Il Consiglio economico e sociale (ECOSOC). Riconoscendo le radici socioeconomiche dei conflitti, l’ECOSOC si concentra sulla cooperazione internazionale per affrontare questioni che possono minacciare la stabilità, come povertà e violazioni dei diritti umani.

Inoltre, l’ONU ha sviluppato nuovi strumenti per adattarsi alle nuove sfide internazionali. Per esempio, le operazioni di peace-keeping agiscono come “cuscinetti” tra le Parti in conflitto. Anche la Corte penale internazionale (ICC), pur essendo un’entità indipendente dall’ONU, ha dei legami con il Consiglio di sicurezza: questo ha la facoltà di deferire situazioni alla Corte, creando un clima di cooperazione. Infine, la Carta dell’ONU incoraggia esplicitamente l’uso di accordi o agenzie regionali come primo passo per la risoluzione delle controversie locali (art. 33.1). Organizzazioni come l’Organizzazione degli Stati americani (OAS) e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno dimostrato la loro efficacia nel mediare e gestire conflitti specifici, operando in sinergia con i principi dell’ONU.

5. Le eccezioni previste 

Il Diritto internazionale consente delle eccezioni all’art. 2.4 della Carta dell’ONU sul divieto dell’uso della forza nelle relazioni tra Stati. Per esempio, l’art. 51 della Carta permette a uno Stato di usare la forza per difendersi da un attacco armato. L’applicazione di questa norma, tuttavia, è vincolata a due criteri confermati più volte dalla Corte internazionale di giustizia: in primis, la risposta armata deve essere strettamente necessaria per respingere l’attacco e, in secundis, deve essere proporzionata alla minaccia subita. Il concetto di “attacco armato” si è evoluto nel tempo, andando oltre la concezione classica del 1945, ormai superata dai moderni scenari di conflitto, come il terrorismo transnazionale e l’uso di armi di distruzione di massa (cyber-attacchi inclusi). Una seconda eccezione è la legittima difesa preventiva. La pre-emptive first strike ha acquisito rilevanza in particolare dopo la Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti del 2002. Questa dottrina sostiene la possibilità di agire contro minacce imminenti, come la proliferazione di armi nucleari o il terrorismo, prima che si concretizzino in un attacco effettivo. Però, tale interpretazione è continuamente criticata dalla Comunità internazionale per il rischio di giustificare interventi arbitrari e destabilizzanti. In terzo luogo, l’eccezione è l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU (capitolo VII della Carta), il quale detiene l’autorità primaria e il “monopolio legale” nell’uso della forza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Esso può, in base all’art. 39, constatare l’esistenza di una minaccia o di una violazione della pace e, quindi, decidere quali misure adottare: queste misure possono essere non-militari (art. 41), come l’interruzione dei rapporti economici, o militari (art. 42), come l’invio di forze armate, nel caso in cui le prime si rivelino inadeguate. 

Il Consiglio di sicurezza ha anche utilizzato i poteri del capitolo VII della Carta per istituire Tribunali penali internazionali, come quelli per il Ruanda e l’ex-Jugoslavia, al fine di perseguire i responsabili di gravi crimini internazionali. Infine, la già citata risoluzione Uniting for Peace (1950), che offre all’Assemblea generale il diritto di intervenire per superare lo stallo del Consiglio di sicurezza, può far sì che si decida per un intervento armato al fine di ristabilire la pace (non ha potere di intervento, può solo “raccomandarlo”). 

Un’altra eccezione è l’intervento umanitario. L’idea è tutelare la popolazione da gravi e massicce violazioni dei diritti umani. Il dibattito ha portato alla formulazione della dottrina della “responsabilità di proteggere” (R2P), introdotta nel rapporto del 2001 della Commissione internazionale sull’intervento e la sovranità statale. La R2P sostiene che la sovranità statale non conferisce ildiritto assoluto di non-intervento, ma piuttosto la responsabilità primaria di proteggere la propria popolazione da crimini di guerra, genocidio, pulizia etnica e crimini contro l’umanità[15]. Qualora uno Stato non sia in grado o non voglia adempiere a questa responsabilità, essa si trasferisce alla Comunità internazionale nel suo complesso. Gli interventi umanitari, specialmente quelli non esplicitamente autorizzati dal Consiglio di sicurezza, come i bombardamenti della NATO in Kosovo (1999), sollevano questioni sulla loro legalità e sul rischio di essere usati per mascherare interessi statali. Una quinta eccezione è rappresentata dalle missioni di soccorso per liberare ostaggi detenuti all’estero, ma solo in contesti specifici. Sebbene violino la sovranità territoriale dello Stato in cui si svolgono, sono giustificate dalla necessità di proteggere i cittadini, specialmente quando lo Stato ospitante non agisce o è complice del rapimento. Un esempio è l’operazione israeliana di Entebbe del 1976.

Infine, una più “controversa” e recente eccezione è la UoUD: la dottrina unwilling or unable (“non volenteroso” o “non in grado” – UoUD) postula che uno Stato vittima possa ricorrere all’uso della forza in legittima difesa contro attori non-statali che operano nel territorio di un altro Stato (Stato ospite), senza il consenso di quest’ultimo. Tale azione, in linea con l’art. 51 della Carta dell’ONU, sarebbe giustificata se lo Stato ospite non è disposto (unwilling) o non è in grado (unable) di prevenire o reprimere gli attacchi armati o le minacce di attacchi armati da parte di tali attori non-statali. Tuttavia, è fondamentale notare che la UoUD non è attualmente riconosciuta come parte del Diritto internazionale consuetudinario. La ragione di questa mancata accettazione risiede nella prassi statale insufficiente, non abbastanza diffusa, rappresentativa o coerente. Di conseguenza, sebbene la dottrina sia stata invocata da alcuni Stati, il suo status giuridico rimane oggetto di intenso dibattito nel contesto del Diritto internazionale. Per esempio, una delle prime formulazioni della dottrina risale all’amministrazione Nixon, che la utilizzò per giustificare l’espansione della campagna militare statunitense contro le forze nordvietnamite nel territorio neutrale della Cambogia (1970). Anche dopo l’11 settembre 2001 fu invocata da Washington per combattere i gruppi terroristici come Al-Qaeda e l’ISIS, operanti in Stati come Afghanistan e Siria, sostenendo che questi fossero unwilling or unable di affrontare la minaccia. 

La Russia, per concludere, ha invocato questa dottrina per giustificare attacchi contro ribelli ceceni in territorio georgiano (2008), sostenendo che la Georgia non fosse in grado di controllarli. Sarebbe quindi opportuno chiedersi se, in linea con il pensiero realista delle Relazioni internazionali, la UoUD non possa talvolta diventare un pretesto per affermare all’estero la propria potenza: sarebbe, nel caso, un abuso.

6. Conclusione 

Il quadro giuridico internazionale per la risoluzione pacifica delle controversie, sebbene tutt’altro che perfetto, rappresenta una componente essenziale per la stabilità del Sistema internazionale. Gli strumenti del Diritto internazionale, come i mezzi diplomatici (negoziato, buoni uffici, mediazione e conciliazione) e quelli non-diplomatici (arbitrato e regolamento giudiziale), offrono una gamma diversificata di opzioni capaci di adattarsi a contenziosi di diversa natura e gravità. Il loro successo dipende in larga misura dal consenso degli Stati coinvolti – un principio che, pur tutelando la sovranità, può anche limitare l’efficacia delle istituzioni giudiziarie. Si tenga presente, tuttavia, che non esiste nessun ente al di sopra degli Stati: significa che, nella quasi totalità dei casi, i Tribunali internazionali possono rilevare la violazione di una norma del Diritto internazionale, ma non hanno la capacità di imporre delle sanzioni. In effetti, è presente un solo grado di giudizio, quindi non esiste né la possibilità di fare appello né un organo superiore allo Stato che faccia rispettare le sentenze. L’ONU, con i suoi organi principali, fornisce la struttura normativa e istituzionale che incanala la risoluzione delle dispute verso percorsi non-violenti. Tuttavia, la sua efficacia è spesso messa alla prova dalle dinamiche di potere e dai veti dei Membri permanenti del Consiglio di sicurezza, che possono paralizzare l’azione collettiva e spingere gli Stati a cercare soluzioni al di fuori del quadro multilaterale. Infine, l’analisi delle eccezioni al divieto dell’uso della forza rivela una tensione intrinseca tra la norma e la prassi. 

Queste eccezioni, pur essendo talvolta giustificate dalla necessità di agire in contesti di minaccia imminente o di gravi crimini di massa, rischiano di erodere la validità della norma stessa, aprendo la porta a interpretazioni soggettive e a interventi unilaterali che possono minacciare la stabilità e la sicurezza.

  1. Si parlava di “legge marziale” nel precedente Statuto albertino, ma la Costituzione italiana la chiama diversamente. ↩
  2. Il testo di riferimento per questo testo sarà principalmente Carbone, S. M., Luzzatto, R., Bariatti, S., Ivaldi, P., Queirolo, I., Munari, F., Fumagalli, L., Nascimbene, B., Schiano Di Pepe, L., Frigo, M., Santa Maria, A., Condinanzi, M., Crespi Reghizzi, Z., (2016), “Istituzioni di Diritto internazionale”, 5° ed., G. Giappichelli Editore. Per semplificare, utilizzerò la forma “(Carbone et al., 2016)”, anche se il capitolo di riferimento, il VI, è a cura del prof. Munari. ↩
  3. Carbone, S. M., Luzzatto, R., Bariatti, S., Ivaldi, P., Queirolo, I., Munari, F., Fumagalli, L., Nascimbene, B., Schiano Di Pepe, L., Frigo, M., Santa Maria, A., Condinanzi, M., Crespi Reghizzi, Z., (2016), “Istituzioni di Diritto internazionale”, 5° ed., G. Giappichelli Editore, p. 229. In questo testo, Munari cita la Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI) sul caso Mavrommatis, il 30 agosto 1924, par. I. ↩
  4. Carta dell’ONU. ↩
  5. Il principio superiorem non recognoscens. ↩
  6. I “Fori” sono i “Tribunali”. ↩
  7. Carbone, S. M., Luzzatto, R., Bariatti, S., Ivaldi, P., Queirolo, I., Munari, F., Fumagalli, L., Nascimbene, B., Schiano Di Pepe, L., Frigo, M., Santa Maria, A., Condinanzi, M., Crespi Reghizzi, Z., (2016), “Istituzioni di Diritto internazionale”, 5° ed., G. Giappichelli Editore, p. 232. ↩
  8. “Parti” in maiuscolo perché si riferisce agli Stati. ↩
  9. Carbone, S. M., Luzzatto, R., Bariatti, S., Ivaldi, P., Queirolo, I., Munari, F., Fumagalli, L., Nascimbene, B., Schiano Di Pepe, L., Frigo, M., Santa Maria, A., Condinanzi, M., Crespi Reghizzi, Z., (2016), “Istituzioni di Diritto internazionale”, 5° ed., G. Giappichelli Editore, p. 239-240. ↩
  10. Carbone, S. M., Luzzatto, R., Bariatti, S., Ivaldi, P., Queirolo, I., Munari, F., Fumagalli, L., Nascimbene, B., Schiano Di Pepe, L., Frigo, M., Santa Maria, A., Condinanzi, M., Crespi Reghizzi, Z., (2016), “Istituzioni di Diritto internazionale”, 5° ed., G. Giappichelli Editore, p. 240. ↩
  11. Carbone, S. M., Luzzatto, R., Bariatti, S., Ivaldi, P., Queirolo, I., Munari, F., Fumagalli, L., Nascimbene, B., Schiano Di Pepe, L., Frigo, M., Santa Maria, A., Condinanzi, M., Crespi Reghizzi, Z., (2016), “Istituzioni di Diritto internazionale”, 5° ed., G. Giappichelli Editore, p. 241. ↩
  12. Carbone, S. M., Luzzatto, R., Bariatti, S., Ivaldi, P., Queirolo, I., Munari, F., Fumagalli, L., Nascimbene, B., Schiano Di Pepe, L., Frigo, M., Santa Maria, A., Condinanzi, M., Crespi Reghizzi, Z., (2016), “Istituzioni di Diritto internazionale”, 5° ed., G. Giappichelli Editore, p. 241. ↩
  13. Slomanson, W. R., (2010), “Fundamental Perspectives on International Law”, (6ª ed.), Wadsworth Publishing. ↩
  14. Da qui in avanti la fonte principale sarà Slomanson, W. R., (2010), “Fundamental Perspectives on International Law”, (6ª ed.), Wadsworth Publishing. ↩
  15. Per approfondire qui. ↩
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